Talenti

Somministrazione Lavoro

art. 30 del d.lgs n. 81/2015
“[…] un’agenzia di somministrazione autorizzata […] mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”.

Somministratore

L’Agenzia per il Lavoro opera come intermediario attraverso un contratto di somministrazione con l’utilizzatore.

Utilizzatore

È l’Azienda, il professionista o il privato che necessita del lavoro in somministrazione.

Lavoratore somministrato

È la persona che presta la sua manodopera all’utilizzatore, ma è assunto e retribuito dal somministratore.

Teniamo conto delle possibilità, delle aspirazioni, delle motivazioni e delle situazioni in cui le persone si trovano e dei loro Talenti, aumentando il collocamento di persone attraverso la formazione, riqualificazione, aggiornamento e coaching.

Co-datorialità:

utilizzazione della prestazione lavorativa di uno o più dipendenti a favore di due datori di lavoro come segue:

Talenti è il datore di lavoro formale:

  • Esercita il potere disciplinare
  • Retribuisce il lavoratore
  • Versa gli oneri sociali
  • Informa sui rischi generali

  • Lavoratore somministrato

  • Esercita il potere direttivo e di controllo
  • Informa Talenti delle modifiche relative a:
    Mansioni; Orario; Premi.

  • Ma quali sono i vantaggi del lavoro in somministrazione?

    Somministrazione lavoro
    Focus su proroghe e rinnovi

    L’accordo di rinnovo del 21 dicembre 2018 del CCNL delle Agenzie di Somministrazione di lavoro all’art. 1, punto 3 prevede:

    Massimo 6 proroghe in caso di durata massima pari a 24 mesi.

    Massimo 8 proroghe in caso di diverso limite di durata massima individuato dal CCNL applicato dall’utilizzatore.

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