art. 30 del d.lgs n. 81/2015
“[…] un’agenzia di somministrazione autorizzata […] mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”.
L’Agenzia per il Lavoro opera come intermediario attraverso un contratto di somministrazione con l’utilizzatore.
È l’Azienda, il professionista o il privato che necessita del lavoro in somministrazione.
È la persona che presta la sua manodopera all’utilizzatore, ma è assunto e retribuito dal somministratore.
Teniamo conto delle possibilità, delle aspirazioni, delle motivazioni e delle situazioni in cui le persone si trovano e dei loro Talenti, aumentando il collocamento di persone attraverso la formazione, riqualificazione, aggiornamento e coaching.
utilizzazione della prestazione lavorativa di uno o più dipendenti a favore di due datori di lavoro come segue:
L’accordo di rinnovo del 21 dicembre 2018 del CCNL delle Agenzie di Somministrazione di lavoro all’art. 1, punto 3 prevede:
Massimo 6 proroghe in caso di durata massima pari a 24 mesi.
Massimo 8 proroghe in caso di diverso limite di durata massima individuato dal CCNL applicato dall’utilizzatore.